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Chi c’è dall’altra parte? L’AI Act obbliga gli studi legali alla trasparenza sull’uso dell’IA

Dal 2 agosto 2026 scattano i nuovi obblighi dell’articolo 50: cosa cambia per gli avvocati tra chatbot, contenuti generati e informativa al cliente

Da qualche giorno, per gli studi legali europei, l’intelligenza artificiale non è più solo una questione di produttività. È diventata una questione di regole. Il 2 agosto 2026 è infatti la data in cui il Regolamento (UE) 2024/1689 – l’AI Act – ha reso pienamente operativi gli obblighi di trasparenza previsti dal suo articolo 50, chiudendo una fase transitoria che gli operatori del settore aspettavano da mesi. Non si tratta di un divieto, né di un adempimento burocratico isolato: è un cambio di paradigma nel modo in cui il professionista deve rendere conto dell’uso che fa della tecnologia.

Un regolamento che procede per tappe

L’AI Act non è entrato in vigore tutto insieme. Il Regolamento è formalmente in vigore dal 1° agosto 2024, ma la sua applicazione segue un calendario scaglionato, fissato dall’articolo 113. Una prima tranche di regole – i divieti sui sistemi vietati e l’obbligo di alfabetizzazione in materia di IA per il personale (articolo 4) – è scattata già il 2 febbraio 2025. Con il 2 agosto 2026 entra invece in vigore il nucleo generale del Regolamento, compresi proprio gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50. Nel frattempo la Commissione europea ha pubblicato le linee guida definitive di attuazione, utili a chiarire diversi punti che nella lettera della norma restavano ambigui.

I quattro volti dell’articolo 50

È qui che sta il cuore della novità, ed è anche il punto su cui si fa più confusione. L’articolo 50 non contiene un unico obbligo, ma quattro previsioni distinte, con destinatari diversi:

Chatbot e assistenti vocali (comma 1): chi progetta questi sistemi deve costruirli in modo che l’utente sappia, fin dal primo contatto, di non parlare con una persona. È un obbligo di progettazione che ricade sul fornitore, non prevede proroghe ed è già pienamente vigente.

Marcatura dei contenuti generati (comma 2): testo, immagini, audio e video prodotti da un sistema di IA generativa devono portare un segnale tecnico leggibile dalla macchina. Anche qui l’obbligo è del fornitore, ma per i sistemi già presenti sul mercato prima del 2 agosto 2026 la scadenza per la marcatura è stata spostata al 2 dicembre 2026.

Riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica (comma 3): chi utilizza (in veste di “deployer”) questo tipo di sistemi deve informare in modo chiaro le persone esposte al loro funzionamento.

Deepfake e contenuti su temi di interesse pubblico (comma 4): se un testo, un’immagine o un video generato o manipolato con l’IA viene pubblicato per informare il pubblico, la sua origine artificiale va dichiarata.

Le linee guida della Commissione hanno inoltre chiarito che gli obblighi possono sommarsi in capo a soggetti diversi sullo stesso sistema: chi fornisce un chatbot risponde dei commi 1 e 2, chi lo usa per generare e pubblicare contenuti può rispondere, come deployer, del comma 4.

Cosa cambia davvero per chi fa l’avvocato

Per uno studio legale, il comma che conta di più è il quarto. E qui arriva la notizia più rassicurante: la norma prevede un’esenzione precisa. L’obbligo di dichiarare l’origine artificiale di un contenuto non scatta se quel contenuto è stato sottoposto a un effettivo controllo umano, con una persona fisica o giuridica che se ne assume la responsabilità editoriale. Un articolo divulgativo, un post o un contributo su una rivista giuridica preparato con l’ausilio dell’IA e poi realmente rivisto, corretto e firmato dall’avvocato rientra in questa esenzione: non va etichettato come “generato dall’IA”.

Attenzione però a un dettaglio che fa la differenza: la revisione deve essere sostanziale, non uno spell-check di facciata. Significa entrare nel merito del contenuto – verificare norme, sentenze, massime e citazioni su fonti ufficiali – e, soprattutto, essere in grado di documentare che questo controllo è avvenuto davvero. In caso di contestazione, la parola “ho controllato” non basta: serve una prassi tracciabile.

Sul fronte degli atti giudiziari, dei pareri e dei contratti, l’articolo 50 in linea di principio non richiede alcuna dichiarazione specifica quando il documento è stato rivisto e sottoscritto dal professionista: restano semmai gli obblighi generali di riservatezza e di corretto esercizio della professione. Diverso è il discorso per un chatbot installato sul sito dello studio per il primo contatto con i clienti: lì la segnalazione della natura artificiale dell’interlocutore è obbligatoria e non ammette eccezioni legate alla revisione umana, perché l’obbligo riguarda l’interazione in tempo reale, non un contenuto pubblicato.

L’obbligo italiano che non aspetta Bruxelles

Accanto al quadro europeo, gli avvocati italiani devono già fare i conti con l’articolo 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025 – quindi prima, e indipendentemente, dell’AI Act. La norma pone due paletti: l’intelligenza artificiale può essere usata solo per attività strumentali e di supporto, restando prevalente il lavoro intellettuale del professionista; e le informazioni sui sistemi di IA utilizzati vanno comunicate al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

Questo obbligo informativo non coincide con l’informativa privacy e non richiede un consenso specifico. Non impone di elencare ogni singolo prompt, ma nemmeno si esaurisce in una formula generica tipo “il cliente prende atto dell’uso di strumenti di IA”. Deve mettere il cliente in condizione di capire quale ruolo ha avuto la tecnologia nella gestione del suo caso: in pratica, conviene inserirla per iscritto nella lettera di incarico, indicando le categorie di strumenti usati, le finalità generali e il fatto che valutazione giuridica, strategia e decisione finale restano interamente dell’avvocato.

I dati riservati

Il tema della trasparenza rischia di oscurare un problema altrettanto concreto: dove finiscono i dati che si caricano su questi strumenti. Atti giudiziari, documentazione sanitaria, dati penali, informazioni su minori e corrispondenza riservata non dovrebbero mai transitare su piattaforme gratuite, account personali o servizi che lo studio non ha prima verificato. Prima di adottare un tool bisognerebbe controllare il contratto con il fornitore, il ruolo assunto ai fini privacy, gli eventuali subfornitori, i trasferimenti di dati fuori dall’Unione europea, i tempi di conservazione e — punto spesso trascurato — se gli input vengono riutilizzati per addestrare il modello.

Di cosa dev’essere fornito, dunque, lo studio?

Messi insieme, i vari livelli normativi (europeo e italiano) disegnano una checklist minima che ogni studio dovrebbe avere già pronta:

  1. Un inventario degli strumenti di IA effettivamente in uso da soci, collaboratori e personale amministrativo.
  2. Una policy interna con l’elenco delle piattaforme autorizzate e i limiti d’uso su dati sensibili.
  3. Una procedura di verifica degli output, prima della loro pubblicazione o del loro utilizzo in un atto.
  4. Una clausola informativa per il cliente, coerente con l’articolo 13 della legge 132/2025.
  5. Un registro della formazione svolta dal personale, come richiesto dall’articolo 4 dell’AI Act.
  6. Una prassi per la gestione degli incidenti e per l’annotazione dell’uso dell’IA nei fascicoli più delicati.

Le sanzioni non sono l’unico rischio

Le violazioni degli obblighi di trasparenza dell’AI Act sono punite con sanzioni fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale dell’esercizio precedente, con criteri di proporzionalità per le realtà più piccole. Per l’avvocato, però, il rischio amministrativo è solo una delle voci: si aggiungono la responsabilità civile verso il cliente, il profilo disciplinare, le ricadute assicurative e, non ultimo, il danno reputazionale — spesso il più difficile da riparare.

Il punto di caduta

Nessuna di queste norme chiede agli studi legali di rinunciare all’intelligenza artificiale. Chiede, piuttosto, di smettere di usarla in modo occasionale e non tracciato. La tecnologia può accelerare la ricerca, aiutare a sintetizzare, offrire una prima bozza. Ma la lettura critica delle fonti, il giudizio giuridico e la responsabilità dell’atto finale restano — per legge, prima ancora che per deontologia — saldamente in capo all’avvocato.

Fonti: Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act); legge 23 settembre 2025, n. 132; linee guida della Commissione europea sull’articolo 50 AI Act; EUR-Lex; Agenda Digitale; EC News; Il Dubbio.